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L’INCIVILTA’ REGNA SOVRANA: CONTINUANO AD APPICCARE FUOCHI

Ditgprocida

Set 28, 2014

Redazione | A qualsiasi ora del giorno e della notte. All’alba o al tramonto. Ormai i procidani sono rassegnati alla deriva incivile di certa gente che  quotidianamente da fuoco alle sterpaglie e ad altre porcherie senza un minimo di decenza. Si la decenza – in assenza di un’ordinanza sindacale – di dare almeno l’avviso ai proprietari di case prospicienti  di ritirare i panni stesi o di chiudere le finestre per non finire in ospedale in crisi asmatica. La foto che ci ha segnalato una nostra attenta lettrice è di questa mattina di domenica 28 settembre nella zona della Chiaiolella, nella zona della panetteria.

Ricordiamo che il Decreto Legislativo n. 152 del 3 aprile 2006 “Testo Unico in Materia Ambientale”, così come modificato dall’art. 13 del Decreto Legislativo n. 205/2010, non consentiva più l’abbruciamento dei residui vegetali, quali: paglia, sfalci, potature, foglie ed altro materiale agricolo e forestale naturale non pericoloso, in quanto gli stessi devono essere considerati rifiuti e come tali devono essere trattati.

La combustione sul campo dei residui vegetali pertanto, configurava anche l’ipotesi di reato di illecito smaltimento dei rifiuti, sanzionato penalmente ai sensi dell’art. 256 comma 1 del Decreto Legislativo n. l52/2006. Inoltre è bene ricordarlo che, ai sensi dell’art. 192 del D. Lgs. n. 152/2006, l’abbandono dei residui vegetali, come di qualsiasi altro rifiuto sul suolo, veniva sanzionato ai sensi dell’art. 255. comma 1.

1 commento su “L’INCIVILTA’ REGNA SOVRANA: CONTINUANO AD APPICCARE FUOCHI”
  1. Il Decreto n.91/2014 aggiunge un nuovo comma all’articolo 256-bis del D.Lgs. n.152/2006.
    Dopo il comma 6, è aggiunto il seguente: 6-bis: “Le disposizioni del presente articolo e dell’articolo 256 non si applicano al materiale agricolo e forestale derivante da sfalci, potature o ripuliture in loco nel caso di combustione in loco delle stesse. Di tale materiale è consentita la combustione in piccoli cumuli e in quantità giornaliere non superiori a tre metri steri per ettaro nelle aree, periodi e orari individuati con apposita ordinanza del Sindaco competente per territorio. Nei periodi di massimo rischio per gli incendi boschivi, dichiarati dalla regione, la combustione di residui vegetali agricoli e forestali è sempre vietata”.
    Il divieto richiamato nell’articolo, dunque, non è più vigente E’ comunque necessaria una regolamentazione comunale emanata con apposita Ordinanza Sindacale.

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