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Dissesto finanziario : la correttezza di un comportamento amministrativo

Ditgprocida

Ott 8, 2015

Redazione | c.s. | Spesso in questi mesi è stata messa in dubbio la bontà della procedura attivata da quest’Amministrazione in merito al risanamento finanziario del Comune di Procida che prevede, tra le altre cose, la copertura del piano di riequilibro finanziario nell’arco di 7 anni (2013-2019), come deliberato dalla precedente Amministrazione.

In particolare, da ex amministratori è stato ribadito in maniera generica che invece sussistevano dei presupposti normativi, avallati da linee guida della Corte dei Conti, secondo cui sarebbe stato possibile spalmare la suddetta copertura nel più ampio arco temporale di 30 anni. Ebbene, più volte avevamo replicato che invece non vi era alcun sostengo né normativo né giurisprudenziale né di prassi a tale tesi, quand’anche auspicabile.

In questi giorni è giunta l’ulteriore conferma di quanto dicevamo. La Conferenza Stato-Città ed Autonomie Locali, svoltasi il 1 ottobre u.s. presso il Ministero degli Interni, si è occupata proprio degli Enti locali che si trovano nella situazione di “enti in pre-dissesto che non hanno sperimentato la nuova contabilità” come il Comune di Procida.

Nel corso della riunione al Viminale, il Presidente del Consiglio nazionale Anci, Enzo Bianco, ha infatti evidenziato il vuoto normativo esistente al riguardo, e ha pertanto auspicato un intervento normativo che renda omogenee le norme riguardanti i tempi di ripiano per gli enti sperimentatori e non (tra questi ultimi rientra il Comune di Procida), che abbiano attivato la procedura di riequilibrio finanziario pluriennale ai sensi dell’articolo 243–bis del Testo Unico Enti Locali, al fine di estendere a tutti gli enti locali (anche quelli che non hanno sperimentato la nuova contabilità come il Comune di Procida) l’ampliamento dell’orizzonte temporale (da 7 a 30 anni per Procida) della copertura del piano di riequilibrio finanziario pluriennale in coerenza con le norme riguardanti i disavanzi emersi con la revisione straordinaria dei residui attivi e passivi al 31.12.2014.

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