Redazione | E’ una sentenza innovativa, perché prende in considerazione che alcune opere edilizie senza il necessario permesso a costruire non sono reato, assolvendo da un lato e dichiarando al tempo stesso la tenuità dei fatti per le altre opere in contestazione. Si tratta di uno dei tanti processi che si celebrano presso la sezione distaccata di Ischia per violazione alle norme urbanistiche, per aver realizzato alcuni tramezzi in mattoni forati, installato uno scrigno metallico per costruire un wc, camera e disimpegno. Ed ancora un muro sempre in celloblock rivestito in pietre locali della lunghezza di mt. 2,15 e alto mt. 2,50 oltre a un muro a secco in prosieguo poggiando su mattoni di celloblock per la lunghezza di 1 metro ed alto 2 metri. Più la chiusura di due porticati preesistenti con termolaterizio e relative piattabande. Il pubblico ministero contestava altresì la violazione paesistica. Tutte contestazioni che in altri tempi avrebbero portato alla condanna dell’imputato come era stato richiesto dal pubblico ministero, ad un anno di reclusione. Diversa ovviamente la valutazione dei fatti dell’avv. Gino Di Meglio, che riteneva che tutte le opere realizzate non fossero tra quelle rientranti nel permesso a costruire, né vi era una deturpazione paesistica.
Il giudice nella sentenza ha spiegato di accogliere parzialmente la richiesta assolutoria avanzata dal pm per quanto attiene alcuni lavori ritenuti di modesta entità, come il posizionamento dei tramezzi con mattoni forati ed installazione di scrigno per realizzare un cesso, con relativo disimpegno. Spiegando che per queste opere la Suprema Corte di Cassazione si era espressa favorevolmente e soffermandosi sulla costruzione di un muro di contenimento, che necessita di titolo abilitativo solo in presenza di un intervento di entità notevole e che abbia rilevanza urbanistica.
Ha invece ritenuto un intervento di lieve entità e tale da assolvere l’imputato, «per quanto riguarda la condotta residuale relativa alla realizzazione di un muro con mattoni di celloblock, esternamente rivestito con pietre locali lungo 2,15 e alto 2.50 oltre ad un tratto di muro a secco in prosieguo, poggiante su mattoni di celloblock delle dimensioni altrettanto modeste, addossato ed a squadro con un muro di contenimento ed alla chiusura di due preesistenti porticati con termolaterizio e relative piattabande. Deve emettersi sentenza di assoluzione per la lieve tenuità del fatto».
E richiama per questa sua scelta proprio una legge dello Stato da poco approvata, il 16 marzo del 2015, dove si disciplina la materia di non punibilità per particolare tenuità del fatto, richiamandola nelle parti più interessanti. E scrivendo: «Pertanto, nel caso di reati per i quali è prevista la pena detentiva non superiore nel massimo a cinque anni, o la pena pecuniaria, sola o congiunta alla predetta pena, la punibilità è esclusa quando, per le modalità della condotta e per l’esiguità del danno o del pericolo, l’offesa è di particolare tenuità e il comportamento risulta non abituale. Ai fini della determinazione della pena detentiva non si dovrà tener conto delle circostanze, ad eccezione di quelle per le quali la legge stabilisce una pena di specie diversa da quella ordinaria del reato e di quelle ad effetto speciale. Per quanto riguarda l’offesa, essa non può essere considerata di particolare tenuità quando l’autore ha agito per motivi abietti o futili, o con crudeltà, anche in danno di animali, o ha adoperato sevizie o, ancora, ha approfittato delle condizioni di minorata difesa della vittima…».
E il giudice riporta altri esempi per descrivere quali sono i limiti dell’applicabilità di una sentenza assolutoria per la tenuità dei fatti. Per ribadire che questa particolare scelta del legislatore non può essere concessa automaticamente, ma valutando caso per caso, come in questo processo di natura urbanistica e paesistica. E proprio entrando nel merito del processo, il giudice sottolinea: «Ebbene, nel caso in esame, la acclarata realizzazione di un muro di contenimento, di mt. 1 alto mt. 2 con chiusura di due porticati preesistenti può sicuramente farsi rientrare in una valutazione di lieve tenuità del fatto con conseguente assoluzione dell’imputata».
Una scelta che fino ad ora non era stata mai emessa con sentenza, ma applicata per tutt’altra tipologia di reato: in particolare per quelli offensivi, minacce, ingiuria, percosse di lieve entità. In un caso specifico finanche di furto senza aggravante. Fino a sentenziare anche per coloro che erano stati tratti a giudizio per violenza privata. Ma mai inerenti a violazioni urbanistiche e paesistiche. E’ una sentenza che fa giurisprudenza nell’ambito della sezione d’Ischia e seguendo questo percorso il giudice Capuano ne emetterà molte altre della stessa specie. Non dimenticando che i processi edilizi che giungono all’attenzione del giudice del dibattimento sono per interventi modesti, di adeguamento, di recupero dell’esistente e non più, come una volta, quando giungevano capi d’imputazione per aver costruito ex novo fabbricati di decine e decine o centinaia di metri quadrati. Tutti abusivi.