Redazione | Ad una settimana dall’arresto del comandante della PM Giuseppe Trotta, sull’isola di Arturo, è già un casino. Sulle attribuzioni di responsabilità, nomine e ruoli, (per la sostituzione) che da quanto sta emergendo nelle ultime ore, sembrerebbero fuori da ogni logica interpretativa e soprattutto fuori da ogni riferimento normativo. Veniamo con ordine.
Il Sindaco, solo poche ore dopo la misura cautelare posta in essere nei confronti del Comandante della P.M Giuseppe Trotta, con proprio decreto (n° 1 del 22.01.2016), aveva assegnato al segretario Generale dott. ssa Livia Letizia, la RESPONSABILITA’ della Sezione denominata COMANDO POLIZIA MUNICIPALE. Il tutto avveniva dopo la comunicazione della Legione Carabinieri Campania n°5/4-2 del 22.01.2016 e dopo la sospensione dall’incarico del dr. Trotta ai sensi dell’art. 5 comma 1 del CCNL dell’11.04.2008. Fin qui nulla di particolarmente strano, se non fosse che – lette bene le carte – già dal decreto di nomina del Sindaco, e dagli atti consequenziali, c’è parso di capire che qualcosa non quadrasse. Con molti interrogativi. Può il Segretario Comunale adempiere alle funzioni di Responsabile di una sezione come quella della Polizia Municipale? C’è conflitto tra essi? C’è bisogno di una certa fattispecie giuridica per essere ufficiali di polizia giudiziaria?
In effetti sull’argomento, la giurisprudenza si divide, dando però interpretazioni abbastanza univoche. E’ proprio il Ministero dell’Interno, a chiarire, e tentare di dissipare ogni dubbio, riprendendo una situazione simile a quella che è in itinere sull’ isola di Procida. E recita testualmente: “Si fa presente che le disposizioni contenute nei contratti collettivi di lavoro, ed in particolare il Capo III del Ccnl del 22 gennaio 2004, hanno richiamato l’attenzione degli enti locali su alcuni temi specifici come la previsione di una autonomia organizzativa dei corpi o servizi di Polizia locale da altre strutture del comune, oltre alla necessità di prevedere la formazione e lo sviluppo professionale del personale per assicurare il potenziamento e la valorizzazione di tale settore.
In tal senso si è nuovamente pronunciato il Consiglio di Stato, sez. V, con la recente sentenza del 16 gennaio 2015 n. 75, con la quale detto organo ha sostenuto l’autonomia del corpo di polizia municipale dalle altre strutture burocratiche dell’ente, attesa la specificità delle funzioni del personale che vi appartiene. Il predetto Consiglio di Stato ha, poi, ribadito che al vertice del servizio di Polizia locale è posto il comandante, anch’egli vigile urbano, il quale ha la responsabilità del Corpo e ne risponde direttamente al Sindaco, così come previsto dalla legge quadro n. 65/1986.
Invero, la Polizia municipale, una volta eretta a Corpo, non può essere considerata una struttura intermedia inserita in una struttura burocratica più ampia, né attraverso un simile incardinamento può essere posta alle dipendenze del dirigente amministrativo che dirige tale più ampia struttura. In tale contesto non può non rilevarsi come la responsabilità del Corpo di Polizia municipale spetti al Comandante. Conseguentemente, suscita perplessità la scelta operata dal Sindaco di attribuire la responsabilità del servizio, limitatamente alla sola parte amministrativa, al segretario comunale, nonostante la presenza in detto servizio di personale di cat. D dotato di specifica professionalità. Tale situazione, infatti, oltre a non risultare del tutto in linea con quanto sopra evidenziato, potrebbe far insorgere, nell’ambito del servizio stesso, la creazione di non facili problematiche gestionali”.
Ma pur volendo – diciamo così – far passare forzatamente una interpretazione diversa ( AL MASSIMO SOLO DI RESPONSABILE DELLA SEZIONE AMMINISTRATIVA ) da quanto evidenziato dal Viminale, i primi atti a firma della dott. ssa Livia Letizia, ( prot. 161 del 28.01.2016) purtroppo configurerebbero ed usiamo il condizionale, una fattispecie ai limiti della “nullità degli atti” ma anche altro.
Per spiegare le ragioni di tale assunto, ci vengono incontro addirittura due orientamenti dell’Autorità Nazionale Anti Corruzione. Nel primo, n°57 del 03.07.2014 si afferma che : “Colui che riveste il ruolo di Comandante della Polizia locale non può svolgere funzioni di responsabilità nell’esercizio di servizi di un Comune per i quali è necessario emettere provvedimenti autorizzatori o concessori oggetto di attività di controllo in virtù della sua principale qualifica, sussistendo un’ipotesi di conflitto di interesse, anche potenziale”. Sostituito poi dall’orientamento n° 19 del 10.06.2015 che recita: “Sussiste un’ipotesi di conflitto di interesse, anche potenziale, nel caso in cui al Comandante/Responsabile della Polizia locale, indipendentemente dalla configurazione organizzativa della medesima, sia affidata la responsabilità di uffici con competenze gestionali, in relazione alle quali compie anche attività di vigilanza e controllo”.
Insomma, se fosse confermata anche una sola delle fattispecie normative sopra descritte, potrebbero rivelarsi due grossi “pasticci” ed usiamo un eufemismo – ( con risvolti anche penali ), sia per il decreto Sindacale di nomina sia quello relativo agli atti firmati dal segretario comunale come Capo della Polizia locale. Tutte cose che il servizio ispettivo del Ministero della Funzione Pubblica non potrebbe sottacere.
ATTENZIONE POI ALLA DETERMINA DIRIGENZIALE DEL 29 GENNAIO CON LA QUALE SI ATTRIBUISCONO INDENNITA’ DI VARIA NATURA A VIGILI URBANI SOTTO INCHIESTA : ATTO AMMINISTRATIVO FIRMATO DA TROTTA -GIA’ SOSPESO- E QUINDI GIURIDICAMENTE NULLO. DOVE SONO LE PERSONE ONESTE? PERCHE’ NESSUNO FA SENTIRE LA PROPRIA VOCE PER QUESTO DANNO OLTRE LA BEFFA?POSSIBILE CHE NESSUNO NE SIA A CONOSCENZA ?
sono un gruppo di falsi tante promesse ma niente siete dei venditori ambulanti.Mi aspettavo un diverso operato ma come al solito mi sono sbagliato “fatt cummannant e mangia gallina”