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DEMOLIZIONE AYALA, NUOVI SPIRAGLI: “PROVVEDIMENTO ILLEGITTIMO, LA CASA NON SIA ABBATTUTA”

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Mar 8, 2016

Redazione | Con un nuovo ricorso per incidente di esecuzione, redatto dall’avvocato Bruno Molinaro, e un’istanza inoltrata al Procuratore generale presso la Corte d’appello di Napoli e il sindaco di Procida, Dino Ambrosino, si aprono nuovi spiragli per la casetta di Elisabeth Ayala Flores, la cittadina peruviana protagonista di una lunga battaglia volta a scongiurare l’imminente demolizione dell’immobile abusivo.
“ Il provvedimento in questione – spiega il legale – è macroscopicamente illegittimo in quanto, in disparte ogni altra questione di merito, risulta documentalmente dimostrato che, in relazione al predetto immobile, il dirigente dell’ U.T. di codesto comune ha già emesso, ai sensi dell’art. 7 della legge n. 47/85, ben tre ordinanze di demolizione, la prima in data 10.9.1996 (n. 125), la seconda in data 13.1.1998 (n. 163) e la terza in data 30.3.1998 (n. 4557), tutte rimaste inottemperate nel termine di novanta giorni assegnato per la spontanea esecuzione. A fronte di tale inottemperanza (pur in assenza di ogni verifica in ordine alla volontarietà della inottemperanza stessa), secondo un consolidato indirizzo giurisprudenziale, deve ritenersi materializzata l’acquisizione gratuita del bene, in una alla relativa area di sedime e alle cosiddetta “pertinenze urbanistiche”, al patrimonio comunale”. Dunque, l’immobile dovrebbe essere demolito, secondo la linea del difensore, che lo scorso 1 marzo ha inoltrato al comune di Procida l’atto stragiudiziale di diffida dopo la svolta dei giorni scorsi, quando a” distanza di oltre dieci anni, dopo alterne vicende processuali che hanno anche determinato “medio tempore” la sospensione della esecuzione, codesto comune, con provvedimento sindacale del 24.2.2016, successivamente notificato, ha ordinato all’intimante “di sgomberare l’immobile, entro e non oltre giorni 10, onde consentire i lavori di demolizione e ripristino dello stato dei luoghi”.
Con l’immobile che finirebbe al Comune. “A tal proposito, – si legge nell’atto stragiudiziale di diffida – è noto che, una volta acquisita l’opera al patrimonio comunale, si prospettano due possibilità per l’amministrazione: o l’esecuzione della demolizione disposta dal dirigente dell’Ufficio Tecnico oppure la conservazione del fabbricato nel patrimonio dell’Ente. Invero, già con riferimento alla legge n. 10/1977, il Consiglio di Stato, con sentenza n. 1537 del 21.12.1992, aveva dichiarato l’illegittimità della demolizione dell’opera abusiva, ove non fosse stata, in tal caso, preventivamente verificata l’incompatibilità dell’opera stessa con rilevanti interessi urbanistici o ambientali e la sua utilizzabilità o meno per fini di interesse pubblico. Non vi è dubbio – prosegue l’azione di Molinaro – che, anche nell’attuale vigenza dell’art. 31 del d.P.R. n. 380/2001 (comma 5), il Consiglio comunale sia tenuto ad eseguire tale verifica, ben potendo escludere la demolizione in presenza di prevalenti interessi pubblici alla conservazione dell’opera”.
Di più: di recente, in Campania, l’obbligo per la pubblica amministrazione di verificare la possibilità di destinare l’opera a prevalenti interessi pubblici è stato ulteriormente rafforzato dalla legge regionale n. 5/2013, che, all’art. 1, comma 65, recita che “per favorire il raggiungimento degli obiettivi di cui all’articolo 7 della legge regionale 28 dicembre 2009, n. 19 (Misure urgenti per il rilancio economico, per la riqualificazione del patrimonio esistente, per la prevenzione del rischio sismico e per la semplificazione amministrativa), gli immobili acquisiti al patrimonio dei comuni possono essere destinati prioritariamente ad alloggi di edilizia residenziale pubblica, di edilizia residenziale sociale, in base alla legge 22 ottobre 1971, n. 865, nonché dei programmi di valorizzazione immobiliare anche con l’assegnazione in locazione degli immobili destinati ad uso diverso da quello abitativo, o a programmi di dismissione immobiliare. In tal caso il prezzo di vendita di detti immobili, stimato in euro per metro quadrato, non può essere inferiore al doppio del prezzo fissato per gli alloggi di edilizia residenziale pubblica”.
Va da sé che “l’intimante ha interesse diretto, concreto ed attuale ad una sollecita definizione dell’intero procedimento, dovendo esserle riconosciuta la precedenza nella assegnazione dell’alloggio oggetto di ablazione, in quanto è dimostrato che, al tempo dell’acquisizione, la stessa occupava il cespite, costituente l’unica sua abitazione”. Tra l’altro, una sentenza della Cassazione (cfr. Cass. pen., sez. III, 28/04/2010, n. 32952) prevede che “l’acquisizione gratuita dell’opera abusiva al patrimonio disponibile del comune non è incompatibile con l’ordine di demolizione emesso dal giudice e con la sua successiva esecuzione, ad opera del pubblico ministero e a spese del responsabile dell’abuso, ostandovi solo la delibera consiliare che abbia stabilito l’esistenza di prevalenti interessi pubblici al mantenimento delle opere abusive”.
In conclusione, sussistono i presupposti per sospendere l’ingiunzione a demolire, atteso che: l’ente territoriale ha in corso la procedura di acquisizione gratuita del bene al patrimonio comunale; avverso tale procedura pende ricorso al T.A.R. Campania; in ogni caso, il comune di Procida ha adottato il regolamento per procedere alla vendita o alla riassegnazione dei beni acquisiti al patrimonio comunale alle categorie più disagiate; tale regolamento è stato trasmesso alla Procura, Ufficio Esecuzioni, per eventuale coordinamento; ritenuto che tale regolamento, se attuato, è incompatibile con la demolizione dell’immobile. Ed Elisabeth torna a sperare.

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