Redazione | Ultima settimana per prenotarsi ed aderire. Le varie anime associative, che hanno organizzato la manifestazione del 15 novembre a Roma, proprio in queste ore, stanno mettendo a punto gli ultimi dettagli. Sull’isola di Arturo, la sede di via Roma dell’Associazione Capitani Procida, è un via vai di marittimi che chiedono e che si informano sulle modalità di partecipazione alla manifestazione romana. A memoria d’ uomo non si ricordano manifestazioni simili. Del resto la gente di mare è abituata ai ponti e alle sale macchine. E – tra poco – stando a quando stabilito da regole internazionali (Manila 2010) – dovrà purtroppo abituarsi pure a tornare tra i banchi di scuola. Per portare ancora una volta il contributo alla discussione – l’indomabile Pres. Pasqualino Sabia che guida l’associazione procidana nel rammentare ancora una volta che quella di martedì 15 novembre è una manifestazione importantissima – ci ha fornito i sedici punti sui quali verte tutta la manifestazione:
PRIMO PUNTO
Applicazione della convenzione STCW nei SOLI requisiti minimi indicati dalla convenzione originale per rilasci e rinnovi. In questi anni il MIT ha massacrato la popolazione marittima peggiorando i requisiti richiesti da STCW aumentando quelli italiani rispetto lo standard minimo richiesto. Tutt’oggi molti marittimi hanno perso e perderanno la propria abilitazione, dopo aver perso il proprio titolo professionale già nel 2007.
SECONDO PUNTO
Rilascio e rinnovo dei Certificati di Competenza IMO secondo le disposizioni transitorie di Manila 2010. Esse sono valide fino alla fine dell’anno per cui i certificati avrebbero potuto essere rilasciati e rinnovati secondo la versione precedente a Manila Amendaments, permettendo di evitare il caos legislativo e logistico che il MIT ha invece creato.
TERZO PUNTO
Navigazione valida ai fini del rilascio e rinnovo dei certificati IMO per ogni marittimo che risulti regolarmente imbarcato per un totale di 12 mesi nel quinquennio di validità su unità navali a prescindere:
– dalla bandiera
– dalla destinazione d’uso di quest’ultima;
– dalla stazza dell’unità (sez. Coperta) o potenza di propulsione (sez. Macchina) su cui il marittimo sia imbarcato;
– che l’unità sia ad uso privato oppure in attività commerciale;
OPPURE deve essere riconosciuta un’attività equipollente in Italia o all’estero purché egli maturi un periodo di 12 mesi regolarmente registrato (e quindi documentabile) nel quinquennio di validità del proprio CoC. Tutte le attività sono cumulabili.
QUARTO PUNTO
Abolire tutte quelle azioni indicate nelle normative nazionali ed effettuate dalle Capitanerie di Porto, per cui a molti marittimi è stato tolto il certificato IMO o gli è stato declassato nonostante questi avessero rispettato o rispettino i requisiti minimi della Convenzione STCW. La normativa italiana sui “requisiti minimi” per le certificazioni IMO è assassina dal 2008:
DM 141/2008: Arrivava a chiedere al marittimo 60 mesi di imbarco distinguendo il tipo di attività, la stazza dell’unità o la sua propulsione. Richiedeva 36 mesi continuativi per le attività equipollenti. Dopo 6 mesi, la Circ. Ministeriale 17 ribalta il significato del decreto e permette di rinnovare il proprio CoC con 12 mesi di attività nel quinquennio, quasi in linea con STCW.
DLGS136/2011: Le istituzioni ritornano alla carica con la discriminazione: il vecchio requisito dei 60 mesi viene ridotto a 36. Attività equipollenti riconosciute in almeno 36 mesi continuativi. Non vi è cumulo ne proporzionalità: se un marittimo fa imbarchi e attività equipollenti, le due cose non si possono unire.
DLGS71/2015: Doveva offrire un cambiamento sulla linea dei nuovi Emendamenti di Manila ma rimane un decreto vuoto. Non dice nulla circa i rinnovi dei CoC che continuano ad essere rinnovati secondo il D.Lgs.136. DM51: La condotta del MIT diventa per certi aspetti più discriminatoria. L’interpretazione dell’Art.III della STCW è distorta per l’ennesima volta.
QUINTO PUNTO
Rinnovo dei certificati Imo secondo la loro naturale scadenza quinquennale senza ulteriori richieste.
Le richieste previste dalla Circ. 34 del Ministero sono in fortissimo contrasto con quanto dettato dalle specifiche tabelle STCW, in particolare la B-I/2, dove nulla è richiesto per tutti quegli ufficiali preparati, con esperienza sufficiente ed addestramento maturati nel quinquennio. Invece sono stati mandati centinaia di marittimi a ripetere in parte corsi già fatti o inutili con costi spesso a loro carico.
SESTO PUNTO
Riconoscimento da parte dell’amministrazione nazionale di tutti i corsi rilasciati al personale marittimo in centri di addestramento esteri, purché questi siano riconosciuti e autorizzati dall’IMO e dalle loro amministrazioni nazionali nel rispetto delle norme STCW
SETTIMO PUNTO
L’ Amministrazione di bandiera dovrebbe vigilare e dare disposizioni agli operatori ed armatori circa la formazione del personale marittimo nel rispetto delle norme ILO 2006. Significa monitorare gli investimenti in formazione dei datori di lavoro o armatori. Significa inoltre che le stesse spese sulla formazione dovrebbero essere sempre a carico del datore di lavoro o in alternativa detraibili, visto che si tratta di formazione professionale.
OTTAVO PUNTO
Decreto 12 maggio 2015 D. Lgs 71 Art. 23.1,2,3. e seguito. Sanzioni al Comandante della nave e alle Compagnie di navigazione. Si chiede il motivo di tanta determinazione vessatoria verso il Comandante e non si considerano, ad esempio, gli errori dell’ Autorità marittima per le pratiche di imbarco: sanzioni con cifre da capogiro. Visto anche talvolta l’atteggiamento delle amministrazioni dettato da presunzione ed in qualche caso di abuso di potere o d’ufficio, sarebbe corretto che i danni fossero pagati dai singoli responsabili, cioè coloro che firmano le pratiche amministrative, senza che la sanzione si spalmi nei conti pubblici. Questo potrebbe portare l’amministrazione ad essere più attenta prima di interpretare o applicare in maniera errata certe norme.
NONO PUNTO
Modifica del decreto 121/2005 cioè l’istituzione del Certificato del Diporto. Con l’adozione della STCW, l’IMO e le direttive comunitarie delineano efficacemente la carriera di un lavoratore marittimo nelle proprie funzioni. La Creazione del Certificato del Diporto (certificato di fatto senza valenza internazionale) ha creato confusione e disparità tra le carriere dei marittimi.
Lo stesso Comando delle Capitanerie di Porto e le periferie pare abbiano espresso spesso un giudizio contrario su questo certificato che aggiunge burocrazia senza individuare efficacemente profili professionali nuovi. In Italia, è richiesta una formazione STCW con corsi, esperienza ed esami per rilasciare un documento che non è IMO ma semplicemente un clone del certificato standard. Un marittimo con il certificato del Diporto può solo imbarcare su unità da diporto italiana o inglese.
DECIMO PUNTO
Decreto 25 Luglio 2016 – Requisiti per il rilascio delle certificazioni per il settore di coperta e di macchina per gli iscritti alla gente di mare ai sensi della Convenzione STCW.
Ad esempio, l’avanzamento di carriera e i requisiti necessari per il rilascio di certificati da Comandante per unità superiori a 3000GT e Direttori di Macchina con propulsori superiori a 3000Kw sono stati portati a 18 mesi di navigazione da Primo ufficiale quando nella convenzione STCW è richiesto un periodo di 12 mesi.
UNDICESIMO PUNTO
Riconoscimento della funzione svolta a bordo e non del grado. Un Ufficiale in possesso di Patente da Primo, Comandante o Direttore che svolge funzione direttiva come prescritta dalla STCW deve poter rinnovare il proprio certificato, soddisfatti i requisiti di navigazione, senza dover sostenere nuovamente l’esame in Capitaneria.
DODICESIMO PUNTO
Rilascio delle certificazioni IMO per l’Ufficiale Elettrotecnico che ha svolto la funzione di Secondo o Primo Ufficiale secondo i requisiti della normativa precedente, cosi come previsto e stabilito dalla STCW e dalla direttiva europea.
TREDICESIMO PUNTO
Ripristino dell’esenzione dalla frequenza del corso direttivo cosi come precedentemente stabilito dalla circolare 28.
QUATTORDICESIMO PUNTO
Corso Direttivo per Primi Ufficiali, Comandanti e Direttori di Macchina che hanno conseguito l’abilitazione negli anni 2011-2012. Richiesta ingiustificabile considerata la formazione degli stessi secondo i programmi dell’Istituto Tecnico Nautico all’epoca in linea con la Convenzione STCW e successivamente con quanto previsto dalle norme vigenti di allora. Perché rimandare i suddetti marittimi a frequentare un costosissimo e lunghissimo corso che ha come oggetto gli stessi argomenti trattati a scuola ed in seguito attraverso gli esami di titolo professionale o abilitazione IMO?
QUINDICESIMO PUNTO
Il diritto di voto da parte del lavoratore marittimo.
Il marittimo, essendo un lavoratore atipico, spesso in giro per il mondo, e impossibilitato a recarsi ad eventuali urne.bIl legislatore si deve attivare affinché possa espletare il proprio diritto di voto.
SEDICESIMO PUNTO
Legge 30/98: Istituzione effettiva dell’osservatorio del mercato del lavoro a favore del marittimo italiano. Il progetto dell’osservatorio risale a diversi anni fa, ma di fatto non è mai stato realizzato. esso doveva essere lo strumento utile per monitorare il movimento del personale Italiano e la corretta applicazione da parte delle compagnie di navigazione che usufruiscono del doppio registro. Non è stato così
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3 commenti su “TUTTO PRONTO PER LA GRANDE MANIFESTAZIONE DEI MARITTIMI DEL 15 NOVEMBRE. PRES. PASQUALINO SABIA: “E’ IL MOMENTO DI ESSERE UNITI, OGGI PIÙ CHE MAI I MARITTIMI DEVONO FARSI SENTIRE. E’ IN BALLO IL NOSTRO FUTURO””
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Bravo Pasquale, istancabile ed operoso. La tua serieta’ e la tua tenacia nel raggiungere obiettivi e’ contagiosa e trascinante. Sono sicura che questa iniziativa sara’ un successo
penso che sia troppo tardi per agire,dove stavate rinchiusi quando la COSMAR proponeva e combatteva nelle sedi istituzionali senza l’apporto delle altre associazioni di categoria.Avete lasciato solo i marittimi e adesso fate vedere di manifestare,a chi prendete in giro?
E l’avvocato cosa sta facendo per i marittimi???? Non ha la delega al “Settore Marittimo”?