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BICI ELETTRICHE, SENSI VIETATI, DIVIETI E ZTL: CONTROLLI SERRATI DELLA POLIZIA MUNICIPALE

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Mag 1, 2017

Redazione | Dalle prime ore della giornata  gli uomini della Polizia locale stanno effettuando un capillare controllo del territorio per il contrasto agli illeciti al codice della strada. Numerosi i verbali elevati a carico di biciclette che circolavano in senso vietato, e motociclisti e automobilisti sprovvisti del permesso di circolazione in questa seconda domenica ecologica. Le operazione rientrano nel quadro più ampio di attività di controllo del territorio isolano che in questi giorni è preso letteralmente d’assalto da migliaia di turisti.

3 commenti su “BICI ELETTRICHE, SENSI VIETATI, DIVIETI E ZTL: CONTROLLI SERRATI DELLA POLIZIA MUNICIPALE”
  1. finalmente qualcosa si muove ,si inizia a vedre un po’ di disciplina ,ma questo deveessre fatto anche x chi porta il contrssegno di handicap ,xche’ moli hanno il contrassegno senza averne diritto o viaggiano da soli senza il disabile
    inorari di divieto o zone a traffico limitato

  2. Art. 190. Comportamento dei pedoni.

    “Nuovo codice della strada”, decreto legisl. 30 aprile 1992 n. 285 e successive modificazioni.

    TITOLO V – NORME DI COMPORTAMENTO

    Art. 190. Comportamento dei pedoni.

    1. I pedoni devono circolare sui marciapiedi, sulle banchine, sui viali e sugli altri spazi per essi predisposti; qualora questi manchino, siano ingombri, interrotti o insufficienti, devono circolare sul margine della carreggiata opposto al senso di marcia dei veicoli in modo da causare il minimo intralcio possibile alla circolazione. Fuori dei centri abitati i pedoni hanno l’obbligo di circolare in senso opposto a quello di marcia dei veicoli sulle carreggiate a due sensi di marcia e sul margine destro rispetto alla direzione di marcia dei veicoli quando si tratti di carreggiata a senso unico di circolazione. Da mezz’ora dopo il tramonto del sole a mezz’ora prima del suo sorgere, ai pedoni che circolano sulla carreggiata di strade esterne ai centri abitati, prive di illuminazione pubblica, è fatto obbligo di marciare su unica fila.

    2. I pedoni, per attraversare la carreggiata, devono servirsi degli attraversamenti pedonali, dei sottopassaggi e dei sovrapassaggi. Quando questi non esistono, o distano più di cento metri dal punto di attraversamento, i pedoni possono attraversare la carreggiata solo in senso perpendicolare, con l’attenzione necessaria ad evitare situazioni di pericolo per sé o per altri.

    3. È vietato ai pedoni attraversare diagonalmente le intersezioni; è inoltre vietato attraversare le piazze e i larghi al di fuori degli attraversamenti pedonali, qualora esistano, anche se sono a distanza superiore a quella indicata nel comma 2.

    4. È vietato ai pedoni sostare o indugiare sulla carreggiata, salvo i casi di necessità; è, altresì, vietato, sostando in gruppo sui marciapiedi, sulle banchine o presso gli attraversamenti pedonali, causare intralcio al transito normale degli altri pedoni.

    5. I pedoni che si accingono ad attraversare la carreggiata in zona sprovvista di attraversamenti pedonali devono dare la precedenza ai conducenti.

    6. È vietato ai pedoni effettuare l’attraversamento stradale passando anteriormente agli autobus, filoveicoli e tram in sosta alle fermate.

    7. Le macchine per uso di bambini o di persone invalide, anche se asservite da motore, con le limitazioni di cui all’articolo 46, possono circolare sulle parti della strada riservate ai pedoni, secondo le modalità stabilite dagli enti proprietari delle strade ai sensi degli articoli 6 e 7. (1)

    8. La circolazione mediante tavole, pattini od altri acceleratori di andatura è vietata sulla carreggiata delle strade.

    9. È vietato effettuare sulle carreggiate giochi, allenamenti e manifestazioni sportive non autorizzate. Sugli spazi riservati ai pedoni è vietato usare tavole, pattini od altri acceleratori di andatura che possano creare situazioni di pericolo per gli altri utenti.

    10. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 25 a euro 99.

    (1) Comma modificato dalla legge 29 luglio 2010, n. 120 ( G.U. n. 175 del 29 luglio 2010 suppl. ord.).

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