Redazione | Bollette pagate, bollette non pagate. Il solito refrain. Questa volta ad andare sotto la lente di ingrandimento è il pagamento della TARI del 2014. Al comune non risultano pagate del tutto o in parte il 55% dei settemiladuecentonove contribuenti. E così in questi giorni circa 4000 persone si sono viste recapitare una notifica di mancato avviso di pagamento. Sulla questione è intervenuto il consigliere di “Per Procida” che ha preso a prestito la nota dell’ex magistrato isolano Gioacchino Romeo:
Dice Menico Scala: «Sulla questione relativa alla notifica di miglia di cartelle di pagamento relative alla TARi 2014, troviamo oltremodo condivisibile ed esplicativo riproporre il post formulato dall’ex magistrato Giacchino Romeo che scrive: “Continuano ad essere consegnati gli avvisi di mancato pagamento della cd. tassa rifiuti 2014 che si presentano così come riportato nella prima immagine qui sotto.
Ieri ne ho ricevuto anche io due. Entrambi fanno riferimento alle somme concernenti il saldo 2014, per il quale pervenne richiesta a novembre 2014 con allegato mod. F24 già compilato e da pagare entro il 16 dicembre successivo (v. seconda immagine qui sotto). Per quel che mi riguarda, in tutti e due i casi i pagamenti furono prenotati “on line” ed eseguiti dalla banca alla scadenza stabilita.
Questa vicenda che tocca non un ristretto numero di contribuenti, rendendo in ipotesi probabile un fenomeno di evasione, ma una platea di migliaia di contribuenti, per cui appare allo stato poco credibile un’evasione di massa, impone di capire meglio che cosa sia accaduto nel database del Comune dal quale risulterebbe “che la S.V. non ha ancora ottemperato al pagamento di quanto dovuto”. Ma davvero vogliamo credere che 3.000 e più contribuenti (più della metà di tutti quelli di Procida) abbiano simultaneamente evaso un tributo, il cui acconto era stato regolarmente pagato?
E davvero vogliamo credere che il dott. Roggiero, persona di professionalità indiscussa e che ben conosce le leggi, abbia assunto un’iniziativa che pare, nel suo complesso, al limite della temerarietà? Ho molti motivi per non credere a questa ipotesi e qualche motivo per immaginare, specie per la scelta dei tempi, un mediocre “coup de théâtre”, che potrebbe ritorcersi contro chi l’ha allestito. Farò opportuni accertamenti e vedremo.
Per ora noto:
1)- l’avviso è datato 31.5.2017 e lo si sta consegnando in questi giorni, a due mesi di distanza. Perché?
2)- l’avviso intima il pagamento, se non avvenuto, entro 15 gg. dalla sua notifica e dispone che il “mancato pagamento del tributo comporterà l’iscrizione nei ruoli coattivi di questo comune con l’aggiunta degli importi accessori dovuti per legge”. Ma l’art. 6, comma 5, della legge 212/2000 (cd. statuto del contribuente) che vincola anche gli enti locali, prevede che “prima di procedere alle iscrizioni a ruolo derivanti dalla liquidazione di tributi risultanti da dichiarazioni, qualora sussistano incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione, l’amministrazione finanziaria deve invitare il contribuente, a mezzo del servizio postale o con mezzi telematici, a fornire i chiarimenti necessari o a produrre i documenti mancanti entro un termine congruo e comunque non inferiore a trenta giorni dalla ricezione della richiesta… Sono nulli i provvedimenti emessi in violazione delle disposizioni di cui al presente comma”: norma la cui “ratio” deve ritenersi estesa anche a queste tipologie di tributi, specie se qui, più che di incertezza sul mancato pagamento, nella generalità dei casi sussiste la certezza dell’avvenuto pagamento. Quindi nessuna particolare magnanimità quella consistita nella dilazione dei termini di verifica (tra l’altro da compiere, secondo l’incongrua previsione originaria, in periodo di chiusura degli studi professionali e di sospensione feriale dei termini per impugnare).
3)- l’art. 7, comma 2, dello statuto del contribuente prevede poi, alla lett. c), che l’atto deve tassativamente indicare “le modalità, il termine, l’organo giurisdizionale o l’autorità amministrativa cui è possibile ricorrere in caso di atti impugnabili” e l’avviso del quale stiamo parlando, se è da equiparare – come sembra – a un accertamento (diversamente non si potrebbe procedere direttamente ad iscrizione nei ruoli coattivi, ma occorrerebbe un ulteriore atto di accertamento), deve considerarsi impugnabile. Tuttavia le indicazioni prescritte circa la sua impugnabilità, i termini e l’autorità da adire mancano.
4)- last, but not least, vorrei capire, nella mia ignoranza, come possa “risultare, da controlli effettuati sui versamenti eseguiti”, che il contribuente non ha ancora ottemperato al pagamento di quanto dovuto, se tutti i versamenti sono avvenuti a mezzo di strumenti (F24 o alternativi) tracciabili e quindi agevolmente ricostruibili. A tal proposito varrà la pena ricordare che il citato art. 6, al comma 4, stabilisce che “al contribuente non possono, in ogni caso, essere richiesti documenti ed informazioni già in possesso dell’amministrazione finanziaria o di altre amministrazioni pubbliche indicate dal contribuente. Tali documenti ed informazioni sono acquisiti ai sensi dell’articolo 18, commi 2 e 3, della legge 7 agosto 1990 n. 241, relativi ai casi di accertamento d’ufficio di fatti, stati e qualità del soggetto interessato dalla azione amministrativa.” Perché mai l’Amministrazione continua, dunque, a vessare il contribuente con richieste che dovrebbe poter soddisfare con i soli mezzi a sua disposizione? O per caso è accaduto, e non lo si dice, che qualche potente virus informatico abbia cancellato i dati registrati nei pc del Comune?
Tiriamo le somme. Oggi migliaia di contribuenti procidani sono alle prese, al minimo, con una perdita di tempo del tutto evitabile. Molti dovranno anche pagare un professionista. Vantaggi per il Comune probabilmente nessuno o modesti: ognuno può giudicare da sé l’importanza e il rilievo di questa caccia all’evasore, quando sacche di evasione consistente di altri tributi, che hanno ricadute, e di ordine non modesto, anche per gli introiti fiscali del Comune, rimangono intoccabili.
Evocare in questa vicenda, come pure è stato fatto, responsabilità della precedente Amministrazione mi pare un segno di gran debolezza ed è una filastrocca che non fa più neanche divertire. La precedente Amministrazione avrà tante colpe, ma qui non c’entra. Qui c’entra quel che genialmente scrisse Brecht: “non basta la mannaia, ci vuole pure la sentenza”.
In aggiunta è sempre utile ribadire che, considerato il termine prorogato per i controlli, si può effettuare il controllo o verificando gli addebiti sul proprio conto corrente cercando di individuare il pagamento di dicembre 2014 o anche gennaio 2015 se pagato in ritardo. Oppure se pagato in contanti, controllare a mezzo intermediari telematici i versamenti dei modelli F24 sulla propria situazione fiscale. Inoltre ho avuto modo di verificare anche una serie di errori tra il dovuto e il versato con differenze errate, quindi anche per questa tipologia di errore sarebbe opportuno dare una breve occhiata. Insomma altro che Lucifero…. Qui è da bruciare quasi tutto per non parlare delle spese delle raccomandate.»