Redazione – Procidani e Ospedale, continuano i responsi della magistratura amministrativa. L’ultimo è quello della vigilia dell’Immacolata che di fatto dichiara non luogo a provvedere in ordine alla richiesta di nomina del commissario ad acta ex art. 114, comma 4, lett. d) del c.p.a. avanzata dal Comune di Procida in data 14 settembre 2018.
Ricapitoliamo un pochino la storia di questi anni. Con sentenza n. 5842/2016 questo T.A.R. accoglieva i ricorsi riuniti R.G. n. 2459/2016 e n. 2846/2016 proposti, rispettivamente, da Luigi Muro ed altri e dal Comune di Procida avverso il decreto del 17 maggio 2016 n. 33 adottato dal Commissario ad acta per l’attuazione del Piano di rientro dei disavanzi del Settore sanitario della Regione Campania recante il“Piano regionale di programmazione della rete ospedaliera ai sensi del d.m. 70/15”, nella parte in cui era stata disposta l’eliminazione del presidio di pronto soccorso nell’isola di Procida, rimodulandolo in un punto di primo intervento con attività di chirurgia elettiva in regime ambulatoriale ed un ospedale di comunità con assistenza infermieristica gestito da medici di medicina generale;
– con i ricorsi R.G. n. 269/2017 e n. 298/2017 proposti ai sensi degli artt. 112 e seguenti del c.p.a., i medesimi ricorrenti lamentavano che, in elusione della precitata pronuncia n. 5842/2016, con provvedimento n. 35 del 19 gennaio 2017 adottato in esecuzione del decreto commissariale n. 33/2016, la A.S.L. Napoli 2 Nord aveva approvato, ai sensi dell’art. 3, comma 1 bis, del D.Lgs. n. 502/1992, il nuovo atto aziendale confermando la soppressione del pronto soccorso sull’isola di Procida, ignorando quindi la pronuncia caducatoria di questo T.A.R.;
– nel corso dei precitati giudizi emergeva che, con decreto del Commissario ad acta n. 8 del 10 febbraio 2018 era stato approvato, in sostituzione del Piano approvato con DCA n. 33/2016, il “Piano regionale di Programmazione della Rete Ospedaliera ai sensi del D.M. 70/2015 – Aggiornamento”, relativo al periodo 2016 – 2018 nel quale veniva espressamente confermata l’organizzazione del presidio di Procida come pronto soccorso in deroga con 9 posti letto, qualificato come stabilimento del presidio di Pozzuoli;
– per l’effetto, con sentenza n. 4544/2018 il T.A.R., previa riunione per connessione dei ricorsi R.G. n. 269/2017 e n. 298/2017, dichiarava la parziale improcedibilità del ricorso in ottemperanza nei confronti del Commissario ad acta per l’attuazione del Piano di Rientro del Settore Sanitario nella Regione Campania che, per i profili di propria competenza, ha adempiuto alla sentenza n. 5842/2016;
– viceversa, quanto all’A.S.L. Napoli 2 Nord, il gravame veniva accolto con obbligo di recepire nel proprio atto aziendale le previsioni contenute nel nuovo nel piano ospedaliero approvato con DCA n. 8/2018 riferite al pronto soccorso di Procida;
– il Collegio si riservava in ordine alla richiesta di nomina del Commissario ad acta ex art. 114, comma 4, lett. d) del c.p.a., all’esito dell’infruttuoso decorso del termine assegnato per provvedere;
– infine, veniva respinta la richiesta di condanna delle controparti al pagamento delle astreintes ex art. 114, comma 4, lett. e) del c.p.a. avanzata dal Comune di Procida con motivi aggiunti al ricorso R.G. n. 298/2017;
Rilevato che:
– con istanza depositata in data 14 settembre 2018, il Comune di Procida ha richiesto la nomina di un commissario ad acta con l’incarico di provvedere all’esecuzione della sentenza n. 4544/2018, quindi per l’integrazione dell’atto aziendale dell’A.S.L. Napoli 2 Nord, assumendo l’infruttuoso decorso del termine per provvedere;
– in data 18 settembre 2018 l’A.S.L. ha trasmesso la deliberazione n. 1020 del 6 settembre 2018 con cui rappresenta di aver provveduto ad integrare il proprio atto aziendale con le previsioni contenute nel Piano Ospedaliero approvato con DCA n. 8/2018;
– nell’ultima memoria il Comune di Procida ritiene che non sia stata data completa esecuzione alla sentenza poiché non sarebbero stati riconosciuti alla struttura sanitaria tutti i requisiti dei presidi ospedalieri in “area disagiata” ai sensi del D.M. n. 70/2015 e, pertanto, insiste per la nomina di un commissario ad acta;
Ritenuto che:
– contrariamente a quanto sostenuto dalla parte ricorrente, l’A.S.L. ha dato esecuzione alla sentenza n. 4544/2018;
– difatti, per quanto rileva nel presente giudizio, si dà atto che la previgente formulazione censurata da questo T.A.R. (rimodulazione del presidio ospedaliero previsto per l’isola di Procida come Punto di Primo Intervento, attività di chirurgia elettiva in regime ambulatoriale e Ospedale di Comunità con assistenza infermieristica, gestito da medici di Medicina Generale) è stata sostituita con la nuova disposizione secondo cui “Il presidio ospedaliero Gaetanina Scotto di Perrotolo di Procida è stabilimento distaccato del presidio ospedaliero Santa Maria delle Grazie di Pozzuoli. La struttura, dotata di Pronto Soccorso h24, conta 9 posti letto di cui 3 destinati al day hospital e 6 ordinari dedicati alle seguenti specialità: 2 di chirurgia, 2 di ostetricia, 2 di medicina. La finalità della struttura è assicurare il primo soccorso con conseguente stabilizzazione dei pazienti, funzionale a garantire il trasferimento in sicurezza presso strutture a maggiore specializzazione. A tal fine l’isola di Procida è dotata di eliporto e fruisce del servizio di eliambulanza”;
Risulta quindi correttamente adempiute le pronunce di questo T.A.R. n. 5842/2016 e n. 4544/2018, giacché nell’atto aziendale ex art. 3, comma 1 bis, del D.Lgs. n. 502/1992 dell’A.S.L. Napoli 2 Nord è stata recepita la previsione di cui al DCA n. 8/2018 con la conferma del Pronto Soccorso di Procida in deroga con 9 posti letto, qualificato come stabilimento distaccato del Presidio Ospedaliero di Pozzuoli.
Per l’effetto, non vi è a luogo a provvedere in ordine alla richiesta di nomina del commissario ad acta ex art. 114, comma 4, lett. d) del c.p.a.