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Canoni di locazione a “regime concordato”. Accordo tra le associazioni dei proprietari e quelle dell’inquilinato

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Gen 3, 2019

Redazione – Il reddito fondiario legato allo sfruttamento economico di beni immobili è una componente reddituale che deve essere assoggettato a tassazione. 

Attualmente è possibile optare tra una tassazione ad IRPEF del reddito fondiario. Oppure, su opzione la c.d. “cedolare secca“. Ma soltanto nel caso in cui la locazione abitativa veda come parti due persone fisiche non esercenti attività di impresa.

Riuscire a pianificare correttamente, da un punto di vista fiscale, la tassazione sul reddito fondiario derivante dalla locazione di immobili abitativi è fondamentale. Questo per attenuare, almeno in parte, la pressione fiscale. Per questo motivo è utile saper scegliere la tassazione più corretta da applicare alle locazioni abitative. In questo contributo andrò ad analizzare sia la tassazione ad IRPEF dei canoni di locazioni abitative sia le modalità di applicazione della cedolare secca. Il tutto senza dimenticare alcune situazioni particolari che possono verificarsi nella durata della locazione. e locazioni abitative, effettuate da soggetti privati, da un punto di vista di tassazione indiretta sono soggette all’applicazione dell’imposta di registro. L’imposta di registro è calcolata sull’importo del canone di locazione annuo. L’importo dovuto per tale imposta varia a seconda dell’immobile locato o affittato,  in quanto vi sono diverse tipologie di aliquote.

In tal senso apprendiamo con entusiasmo quanto esposto con contezza ha esposto  il commissario di Forza Italia e capogruppo di Per Procida, Menico Scala.

«Dopo diversi anni si è cercato di risolvere un annoso problema e di conseguenza agevolare alcune categorie di proprietari e inquilini. Come commissario di Forza Italia e capogruppo di Per Procida, ho invitato l’avv. Esposito Nicola a seguire la vicenda per trovare la soluzione a questo problema. Pochi giorni prima di Natale l’Avvocato Esposito, grazie alla sua tenacia e competenza ha tradotto in un atto protocollato al Comune quanto richiesto.

Ecco in breve le agevolazioni per Proprietari e Inquilini, ma soprattutto ecco il resoconto del documento agevolativo che annunciavo qualche giorno fa con un Post sul mio profilo ufficiale. In breve, vi riassumo quanto recita la norma e quanto viene comunicato dall’Avvocato Esposito Nicola. L’APPC (Associazione Piccoli Proprietari Case) ha provveduto a depositare presso il Comune di Procida l’accordo stipulato tra le associazioni dei proprietari e quelle dell’inquilinato con cui sono stati concordati gli importi dei canoni di locazione a “regime concordato”.

Per la prima volta è stato esteso tale regime di forte agevolazione fiscale anche al Comune di Procida. I vantaggi sono molteplici. Riassumo in breve:

PER IL PROPRIETARIO. Regime ordinario: 1. Alla riduzione forfetaria del reddito derivante dal canone di locazione stabilito secondo la legge pari al 15%, si aggiunge una ulteriore riduzione del 30%. 2. Riduzione del 30% dell’imposta di registro sui contratti di locazione stipulati nelle modalità previste al punto precedente. (tassa di registro 1,4% anziché 2% Regime cedolare secca: 1. tassazione reddito al 10% fino al 31.12.19. 2. non dovute addizionali regionali, comunale, imposta registro e bolli. 3. IMU e TASI al 75%

PER L’INQUILINO. A) Intestatario del solo contratto di locazione di cui alla legge 431/98, art. 2, comma 3° (immobile adibito ad abitazione principale). 1. Detrazione dell’imposta per i redditi derivanti dall’IRPEF di € 495,80 se il reddito complessivo non supera € 15.493,71, oppure, detrazione dell’imposta per i redditi derivanti dall’IRPEF di € 247,90 se il reddito complessivo è superiore a € 15.493,71 ma non superiore a € 30.987,41. 2. Riduzione del 30% dell’imposta di registro sui contratti di locazione stipulati ai sensi della legge 431/98, art.2, comma 3°. B) Lavoratore dipendente che trasferisca la propria residenza per motivi di lavoro.

  1. Per il lavoratore dipendente che abbia trasferito la propria residenza nel comune di lavoro o in comune limitrofo nei tre anni antecedenti a quello di richiesta della detrazione e sia titolare di un qualunque tipo di contratto di locazione di immobile adibito ad abitazione principale dello stesso e situato a non meno di 100 km. di distanza dal precedente e comunque fuori dalla regione d’origine, la detrazione di imposta spettante sarà pari a: · € 991,60 se il reddito complessivo non supera € 15.493,71. · € 495,80 se il reddito complessivo è superiore a € 15.493,71 ma non superiore a € 30.987,41 (per quelli superiori non spettano detrazioni) Tali detrazioni spettano solo per i primi tre anni dal trasferimento della residenza. LE DETRAZIONI DI CUI AI PRECEDENTI PUNTI A) E B) NON SONO CUMULABILI E IL CONTRIBUENTE POTRA’ SCEGLIERE QUELLA A LUI PIU’ FAVOREVOLE

Per usufruire delle dette agevolazioni, inoltre, è necessario che il contratto venga sottoposto alle associazioni di categorie per la c.d. “attestazione di rispondenza”.

Per il rilascio dell’attestazione di rispondenza senza la quale non è possibile optare per tale regime, nonché per ogni ulteriore chiarimento o informazione è possibile rivolgersi ad una delle associazioni di categoria firmatarie dell’accordo.

La APPC (Associazione Piccoli Proprietari Case) ha delegato l’avv. Nicola Esposito (cell. 333.3590182) a fornire ogni chiarimento, informazione ed il rilascio dell’ “attestazione di corrispondenza” per il territorio isolano.

 

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