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DISCIPLINA DEL COMMERCIO IN FORMA ITINERANTE INDIVIDUATE ZONE DI STALLO, ORARI E FORME PREVISTE

Ditgprocida

Mag 30, 2019

Procida – Tanto tuonò che piovve. Tutti la aspettavano, tutti la invocavano e così ieri l’altro con ord. N°45 è stata disciplinata la vendita di beni e cose in forma itinerante sul territorio.

«Premesso che con deliberazione del Consiglio Comunale N. 29 del 24 luglio 20’18 è stato approvato il “Regolamento Comunale del Commercio su aree Pubbliche in forma itinerante”, con la quale sono state definite e regolate le modalità di esercizio di tale tipologia di attività sul territorio comunale di Procida ;

Atteso che con la citata deliberazione consiliare, all’articolo 2 comma 2, è stato identificato nel Responsabile della Posizione Organizzativa Mobilità del Comune l’onere di individuare “… i posteggi adibiti al commercio in forma itinerante e le aree del territorio comunale in cui vietare l’esercizio del commercio su aree pubbliche in forma itinerante …”;

Richiamato il decreto del Sindaco con il quale sono state attribuite al firmatario della presente le funzioni dirigenziali di cui all’art. 107 del T.U.EE.LL n°2671/2000;

Letti gli atti preparatori della citata deliberazione del Consiglio Comunale N. 29 del 24 luglio 2018 ed atteso che diverse postazioni per eventuali posteggi erano già state vagliate;

Visto l’esito dei sopralluoghi eseguiti e valutate le reali esigenze anche in funzione delle attuali modalità di esercizio, nonché in relazione alla peculiare viabilità della stessa ed ai vincoli paesaggistici su questa vigenti:

Ritenuto opportuno introdurre elementi correttivi di natura funzionale a talune aree ed apportare modifiche allo studio già agli atti, in particolare prevedendo modifiche quantitative e qualitative agli stalli di posteggio ipotizzati nel precedente studio;

Ritenuto di dover intervenire in funzione del pubblico interesse, e comunque in via sperimentale e di urgenza, anche attesa la vicinanza temporale con la stagione turistica, provvedendo ad una loro razionalizzazione, fissandone le dimensioni nonchè migliorandone I’omogenea distribuzione territoriale;

Rilevato come, anche in funzione della natura stessa de1 territorio comunale di Procida, essendo questa un’isola, quanti usualmente esercitanti il commercio su area pubblica siano sostanzialmente “storicizzati” e valutatene le diverse esigenze anche in merito alle modalità di stazionamento;

Letta la previsione di cui al comma 2 dell’art.31 della legge regionale n.112014, ove si dispone come il comune individui “…le zone aventi valore archeologico, storico, artistico ed ambientale nelle quali I’esercizio del commercio su aree pubbliche è vietato o sottoposto a particolari restrizioni per la salvaguardia delle zone predette, nonché per comprovati motivi di viabilità, di carattere igienico – sanitario o di pubblica sicurezza…”, e coordinandone il disposto con gli atti preparatori dilla deliberazione di consiglio comunale 2912018, con ciò individuando le zone in cui poter contemperare la salvaguardia della possibilità di commercio itinerante all’interno di un territorio vincolato;

Atteso come gli spazi destinati al commercio su area pubblica nelle forme di cui alla presente disposizione non necessitano di infrastrutture di servizio o aree attrezzate, fatto comunque salvo il rispetto delle norme di igiene e sicurezza, e facendo salvi in ogni caso gli opportuni adeguamenti che eventualmente si rendessero necessari alla luce della fruizione di tali spazi da parte del pubblico e delle imprese del commercio su area pubblica; riservandosi  di avanzare suggerimento di modifica alla disposizione regolamentare vigente al fine di una eventuale introduzione dei principi di deposito cauzionale atto, di parcheggio prolungato e di riserva per tipologia;

Vista la legislazione in materia:

DISPONE a) E’ vietato l’esercizio dei commercio itinerante sulle aree pubbliche dell’isola di Procida non espressamente contemplate tra le aree di cui al successivo punto b. FO l-t2\A b via sperimentale ed in applicazione del disposto di cui all’articolo 2, comma 2, della deliberazione del Consiglio Comunale N. 29 del 24 luglio 2018 “Regolamento Comunale del commercio su aree Pubbliche in forma itinerante”, vengono individuate le seguenti aree da adibire a posteggio per l’esercizio del commercio in forma itinerante, così come meglio indicati in allegato ed in loco mediante apposita segnaletica :

piazzola I – lungo via Salette, al civico 2l ;

piazzola 2 – lungo via Pizzaco. area ex cassonetti interrati

piazzola 3 – lungo via  De Rubertis, nei pressi dell’ area sosta a pagamento; piazzola 4 – lungo via Cesare Battisti, nei pressi area sosta di fronte via STV Scotto di Vettimo;

piazzola 5 – lungo via Marina Chiaiolella, nei pressi aiuola;

piazzola 6 – nei pressi piazza delle Armi;

piazzola 7 – lungo viale Madonna della Libera, nei pressi area sosta a pagamento;

Si individuano inoltre presso il belvedere dei Cannoni a Terra Murata, presso piazza D’Armi, presso il tratto finale di via Libertà a confine con piazza della Repubblica, presso via Alcide de Gasperi vicino incrocio con via Centane (ex via Mozzo), degli stalli per la sosta giornaliera di attività itineranti su veicoli per la vendita dei prodotti dell’isola e per la somministrazione di alimenti e bevande. Tutte le occupazioni di stalli, siano essi con limitazione a due ore che giornalieri, non potranno essere ripetute in continuità; eventuali occupazioni nello stesso stallo da parte dello stesso soggetto dovranno essere intervallate da almeno 24 ore. c)

A parziale e temporanea modifica del limite temporale previsto all’articolo 3 comma I del vigente “regolamento comunale del commercio sulle aree pubbliche in forma itinerante” – deliberazione consiliare 2912018, in conformità con la legislazione nazionale vigente, il tempo massimo in cui è possibile esercitare attività di commercio in forma itinerante viene esteso a due ore per piazzola. d) In occasione di eventi di particolare rilievo e comunque organizzali direttamente o con patrocino dell’Amministrazione Comunale è data facoltà ai competenti uffici di derogare al disposto della presente. e) Viene data massima divulgazione al presente provvedimento con I’inserimento nella specifica sezione del sito internet dell’Amministrazione Comunale nonché tramite invio della stessa alle associazioni del settore. Si dà atto che la presente disposizione non comporta ulteriori spese a carico del Bilancio Comunale.

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