Procida – Niente on line. I titoli professionali marittimi saranno oggetto di esami in sede. E’ questa in poche parole quanto emanato dal comando delle Capitaneria di Porto per quanto riguarda la necessità di ricominciare a effettuare gli esami.
Soddisfazione sull’isola anche da parte del dott. Maurizio Visobello uno dei primi a porre il quesito al Ministero. Meglio tardi che mai. Finalmente anche lo Stato si ricorda dei marittimi. Dopo la prima lettera inviata al Ministero, ho continuato a inviare solleciti. Sono felice di aver dato il mio contributo alla causa. Non ci siamo mai arresi
Il disposto a firma dell’ Amm. Pettorino tocca anche altre tematiche e richiama il ruolo della Circondari marittimi locali.
Nella nota si legge:
“Per opportuna conoscenza, si partecipa che questo Comando generale, con l’unita nota n 54494 in data 20/05/2020, ha interessato il Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari generali ed il personale di questo Ministero, comunicando la ripresa delle attività amministrative in argomento con riferimento agli esami per il conseguimento di “titoli professionali marittimi”, delle “patenti nautiche”, dei brevetti per “assistente bagnanti” nonché dei concorsi relativi a “piloti” ed “ormeggiatori” dei porti precedentemente sospesi giusta note n° 30641 in data 08.03.2020 e n° 31164 in data 10.03.2020.
Cosi come già suggerito in occasione della nota n° 48499 del 5 maggio c.a., la ripresa delle citate attività dovrà avvenire, sul piano generale, nel rispetto delle prescrizioni sul distanziamento sociale, e quindi sull’afflusso regolato dell’utenza negli uffici, nonché sull’uso di DPI al fine di contrastare il diffondersi del virus COVID-19.
Misure precauzionali specifiche per gli “Uffici aperti al Pubblico” sono individuate in allegato al DPCM del 17.05.2020 nella omonima sezione.
In aggiunta, questo Comando generale, in analogia a quanto già pubblicato dal Mit in materia di patenti di guida, ha elaborato sintetiche raccomandazioni di natura organizzativa (all. 2) che, ferme restando le più complete valutazioni del rischio del comandante-datore di lavoro ai sensi della specifica normativa in materia di sicurezza dei luoghi di lavoro, potrebbero utilmente essere applicate nel corso degli esami in parola tenuto conto della specifica disponibilità di adeguate infrastrutture logistiche.
Nel caso in cui venisse richiesta l’effettuazione di esami fuori sede presso Enti/Associazioni riconosciute, si raccomanda di accogliere le istanze, con la previa verifica della presenza di locali e procedure idonee a prevenire il contagio in armonia alle linee guida esistenti.
Si coglie l’occasione per confermare che l’ordinanza di sicurezza balneare connotata da finalità di tutela della vita umana in mare e dovrà mantenere l’impianto a suo tempo individuato con lettera circolare di questo Comando generale n° 34660 in data 07.04.2006 con cui veniva delineato il riparto di competenze tra le Autorità Marittime e gli Enti territoriali locali all’indomani del conferimento di funzioni dallo State alle Regioni.
Ne consegue che il citato provvedimento non potrà contenere disposizioni inerenti la gestione delle aree demaniali marittime o profili di sanità che ricadono, invece, nella sfera di attribuzioni di altri Enti/Amministrazioni deputati all’esercizio delle funzioni amministrative di gestione del litorale e delle spiagge nonché alla tutela della salute pubblica.
Sul piano generale, non si ravvede la necessità, salvo specifiche esigenze locali ed in conformità al delineato quadro di funzioni amministrative, di modificare le attuali ordinanze di sicurezza balneare cosi come si reputa opportuno evidenziare che il ruolo dell’assistente bagnanti mantenga la sua connotazione esclusiva quale presidio di sicurezza per i frequentatori delle spiagge.
Si segnala, inoltre, che sul silo web del Ministero, all’indirizzo http://www.mit.qov.it/comunicazione/news/fase-2bis-linee-quida-mit-per-il-trasporto-nautico-e-la-balneazione, sono pubblicate le linee guida per Ia nautica da diporto e la sicurezza della balneazione quale utile riferimento per l’utenza di settore.
Con riferimento alle attività di monitoraggio e controllo sull’applicazione ed II rispetto delle disposizioni govemative in materia di emergenza epidemiologica, permane la necessità che la legittimazione ad operare derivi dall’inserimento del dipendente personale militare nel contesto dei Dispositivi di ordine e sicurezza pubblica emanati dalla competente Autorità di Pubblica Sicurezza. Al riguardo, si resta in attesa di ricevere, per informazione, copia dei relativi provvedimenti.
Infine, in materia di sanzioni amministrative da applicare in caso di accertamento delle infrazioni alle none in materia di rischio epidemiologico si richiama l’attenzione sull’art. 2 del DL n° 33/2020, significando che le violazioni delle norme contenute nelle ordinanze di sicurezza balneare dell’Autorità marittima restano punite dalle pertinenti norme del Codice della Navigazione e dalle altre leggi speciali.
Le Direzioni marittime sono pregate di voler assicurare un’azione di coordinamento per la coerente applicazione delle presenti linee di indirizzo.