Procida – Con delibera di giunta n° 59 del 22.05.2020, l’amministrazione ha dato il via alla rinegoziazione dei mutui con la cassa depositi e prestiti.
“Preso atto che la Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. si rende disponibile alla rinegoziazione dei finanziamenti concessi ai Comuni attualmente in ammortamento;
Considerando che il Comune ha sempre cercato di attuare una strategia improntata alla ricerca ed a una puntuale valutazione delle opportunità offerte dai mercati finanziari anche autorizzando il ricorso a politiche dl gestione attiva del debito;
Rilevato che tale proposta dà la possibilità agli Enti Locali di ridurre la spesa corrente annuale per
ammortamento dei mutui, prolungando la scadenza dell’ammortamento al 31 dicembre 2043, per i prestiti con scadenza anteriore a tale data, ovvero rimarrà invariata, per quelli con scadenza coincidente o successiva al 3L dicembre 2043, modificando il tasso annuo di interesse originario con un nuovo tasso fisso determinato dalla Cassa Depositi e Prestiti in funzione delle caratteristiche dei mutui originari, della durata residua degli stessi, del principio dell’equivalenza finanziaria e delle condizioni di mercato esistenti al momento del perfezionamento dell’operazione.
Premesso inoltre che
l’Ente si trova in regime di Esercizio Provvisorio disciplinato dall’art. 163 del D.Lgs. n.267 /2ooo; che ai sensi dell’articolo 113, comma 1, del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, il Comune può accedere alla rinegoziazione anche nel corso dell’esercizio provvisorio di cui all’articolo 163 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e può approvare l’operazione anche mediante delibera di Giunta, fermo restando l’obbligo di provvedere alle relative iscrizioni nel bilancio di previsione».
La stipulazione del contratto di rinegoziazione non ha effetti novativi e pertanto i prestiti rinegoziati continuano ad essere regolati, per quanto non espressamente modificato con il contratto di rinegoziazione, dal Decreto del Ministro del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica del 7 gennaio 1998 e successive modificazioni e dalle relative circolari recanti le istruzioni generali per l’accesso al credito della Cassa Depositi e Prestiti, se i relativi prestiti originari sono stati concessi precedentemente al27 gennaio 2005 ovvero dagli originari contratti se i relativi prestiti originari sono stati concessi a partire dal 27 gennaio 2005.
Visto il parere favorevole tecnico e contabile rilasciato dal Responsabile deL Servizio Finanziario ai sensi dell’art. 49 del T. U.E. L.
DELIBERA
Per i motivi esposti in premessa che qui si intendono integralmente riportati:
1) di autorizzare la rinegoziazione dei mutui Cassa Depositi e Prestiti sulla base delle condizioni di cui alla Circolare Cassa Depositi e Prestiti n. 1300/2020 del 23 aprile 2O2O)
- di autorizzare l’impegno a rimborsare il residuo debito di ciascun mutuo in rate semestrali, comprensive di capitale ed Interesse, per la nuova durata, a decorrere dal 30 giugno 2020, in scadenza al 30 giugno e 31. Più in particolare il nuovo tasso del prestito rinegoziato viene determinato dalla Cassa Depositi e Prestiti adottando il principio di equivalenza finanziaria. Mediante tale metodologia si verifica l’invarianza dei valori attuali netti delle rate di ammortamento pre e post rinegoziazione, determinati sulla base di fattori di sconto utilizzati per l’individuazione dei tassi fissati per la concessione dei prestiti ordinari.
- Questa metodologia rappresenta senza dubbio una condizione preliminare per valutare positivamente l’operazione alla luce dei canoni di una sana gestione finanziaria. dicembre di ogni anno, così come rideterminate nell’allegato elenco sulla base del nuovo tasso fisso annuo, nel rispetto delle condizioni di cui alla citata Circolare Cassa Depositi e Prestitl n. 1300 del 23 aprile 2020;
3) relativamente ai prestiti oggetto di rinegoziazione, divincolarsi irrevocabilmente e di impegnarsi al rispetto delle condizioni fissate dal Decreto del Ministro del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica 7 gennaio 1998 e successive modificazioni e dalle relative circolari recanti le istruzioni generali per l’accesso al credito della Cassa Depositi e Prestiti, se i relativi prestiti originari sono stati concessi precedentemente al 27 gennaio 2005 ovvero dagli originari contratti di prestito, se i relativi prestiti originari sono stati concessi a
partire dal 27 gennaio 2OO5;
4) di autorizzare il rilascio, a garanzia dell’esatto adempimento delle obbligazioni assunte con la presente
deliberazione per tutta la durata di rimborso del residuo capitale, delegazione di pagamento pro solvendo a
valere sulle entrate afferenti i primi tre titoli del bilancio annuale, ex articolo 206 del T.U.E.L.;
5) di notificare gli atti di delega, non soggetti ad accettazione, al tesoriere, il quale è obbligato a versare alla Cassa Depositi e Prestiti gli importi dovuti alle prescritte scadenze, provvedendo opportunamente ad accantonare le somme dell’Ente ovvero ad apporre specifici vincoli sull’anticipazione di tesoreria concessa e disponibile, considerando che con la delegazione suddetta non si supera il limite fissato dall’articolo 203 del Decreto Legislativo 267 /2ooo;
6) di impegnarsi, alla scadenza del vigente contratto di tesoreria, di far assumere al nuovo tesorlere tutti gli obblighi nascenti dalla presente deliberazione e a comunicare alla Cassa Depositi e Prestiti la ragione sociale del nuovo tesoriere;
7) di autorizzare l’iscrizione delle rate di cui l’Ente è debitore nella parte passiva del bilancio per ll periodo di anni considerato nonché di soddisfare per tutta la durata del mutuo medesimo i presupposti di impignorabilità delle somme destinate al pagamento delle rate previsti dall’articolo 159, comma l lettera b), del Decreto Legislativo 18 agosto 2ooo, n.267;
8) di dare espressamente mandato al Responsabile dell’Ufficio Finanziario, dott. Giovanni Marino, a
concordare ed a porre in essere tutti gli atti necessari al perfezionamento delle operazioni di rinegoziazione e quindi all’esecuzione della presente deliberazione mediante sottoscrizione dei relativi atti apportandovi tutte le modifiche e/o integrazioni necessarie, ed il rilascio delle relative dichiarazioni;
9) di dichiarare ai sensi dell’art.134, comma 4 del D. Lgv. 18 agosto 2OOO n” 267 stante l’urgenza di darvi attuazione il presente provvedimento immediatamente eseguibile.