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OGGI PRESENTAZIONE SPORTELLO PER ASSISTENZA SANATORIA LAVORATORI IRREGOLARI

DiRedazione Procida

Giu 19, 2020

Procida – È proprio vero che gli italiani in una situazione di crisi sono bravissimi a reagire. Tra le tante misure adottate dal Decreto Rilancio a sostegno dei lavoratori, dei professionisti e delle piccole medie imprese italiane, è stata introdotta una norma che va nella direzione di regolamentare una “questione calda” quale la regolarizzazione dei migranti. Molteplici sono tuttavia i dubbi sollevati circa l’efficacia della procedura descritta nella norma nel conseguire tale obiettivo.

In realtàla norma introduce una doppia sanatoria: da un lato regolarizza rapporti di lavoro irregolari di lavoratori italiani o stranieri, dall’altro introduce per lo straniero con un permesso di soggiorno scaduto la possibilità di ottenerne uno in deroga alle regole “ordinarie” della durata di sei mesi.

Secondo la stima, “ipotetica” lo si precisa, contenuta nella relazione tecnica del DL Rilancio, potrebbero essere circa  220 mila le domande di regolarizzazione  di lavoratori stranieri, tra braccianti, badanti e colf. Con un’entrata per le casse dello Stato di circa  94 milioni di euro.

Anche sull’isola di Procida sarà attivo uno sportello informativo e di assistenza per le procedure di sanatoria dei lavoratori irregolari (Decreto Rilancio): curato e coordinato da Less Cooperativa Sociale presso la sede di via Libertà (Casa Comunale), sarà un servizio gratuito di consulenza ed assistenza ai fini dell’espletamento delle procedure necessarie.

Primo appuntamento per informativa: oggi alle ore 11.00 presso la Sala Consiliare del comune di Procida in presenza di operatrici legali Less, l’amministrazione comunale, soggetti interessati del territorio, assistenti sociali.

Lo sportello sarà attivo nei successivi tre giorni giovedì 25 giugno, giovedì 2 e 9 luglio dalle ore 10,30 alle ore 15,30, al pian terreno della casa comunale previo appuntamento da prendere via email sportelloprocida@lessimpresasociale.it o chiamando al Numero Verde Less 800.119.477.

Chi può presentare tale istanza?

I datori di lavoro italiani o cittadini di uno Stato membro dell’Unione Europea, ovvero i datori di lavoro stranieri in possesso del titolo di soggiorno previsto dall’articolo 9 del  decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni.

Chi è il destinatario di tale istanza?

I cittadini stranieri che sono stati sottoposti a  rilievi fotodattiloscopici  prima dell’8 marzo 2020  ovvero che hanno soggiornato in Italia precedentemente alla suddetta data, in forza della  dichiarazione di presenza, resa ai sensi della  Legge 28 maggio 2007, n. 68, e che, in entrambi i casi, non abbiano lasciato il territorio nazionale dall’8 marzo 2020. La norma, quindi, si riferisce  esclusivamente ai lavoratori con un rapporto di lavoro già in essere e/o il cui datore di lavoro sia “disponibile” all’assunzione o alla sua conferma. A differenza delle regolarizzazioni degli anni passati, non è previsto il rilascio di un permesso di soggiorno per la ricerca di un lavoro, nemmeno nel caso in cui il datore di lavoro, contrariamente alle sue intenzioni e volontà, si trova nell’impossibilità di stipulare il contratto di lavoro.

Numerosi, però, saranno gli stranieri che non potranno accedere alla procedura non potendo fornire la prova della presenza nel territorio italiano perché mai stati sottoposti a rilievi fotodattiloscopici Non è inusuale, infatti, che a un cittadino straniero non siano mai state prese le impronte digitali né in sede di ingresso né durante la permanenza nel territorio nazionale. In mancanza di rilievi fotodattiloscopici, possono comunque essere ammessi alla procedura i lavoratori che, comunque, sono in grado di provare la sussistenza di un rapporto di lavoro preesistente rispetto alla domanda nei settori professionali citati nella normativa.

Viene, invece, riconosciuta ai cittadini stranieri, con permesso di soggiorno scaduto dal 31 ottobre 2019, non rinnovato o convertito in altro titolo di soggiorno, la possibilità di richiedere e ottenere un permesso di soggiorno temporaneo, valido solo nel territorio nazionale, della durata di mesi sei dalla presentazione dell’istanza. Il permesso sarà convertito sempre che i predetti risultavano presenti sul territorio nazionale alla data dell’8 marzo 2020 e abbiano svolto comprovata attività di lavoro, nei settori di cui al comma 3, antecedentemente al 31 ottobre 2019.

La norma, quindi, anche qualora non si proceda alla regolarizzazione del lavoratore straniero, dà la possibilità ai cittadini stranieri, con permesso di soggiorno scaduto dal 31 ottobre 2019 di richiedere “un permesso di soggiorno temporaneo” della durata di mesi sei dalla presentazione dell’istanza.

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