Procida – Poco più di un paio di mesi fa la scogliera del porto commerciale di Marina Grande veniva interdetta.
A far accendere i riflettori sullo stato disastroso della stessa, e sulle precarie condizioni in cui versava fu un dettagliato esposto di Ignazio Righi, cittadino che da sempre si interessa della cosa pubblica, che poneva in evidenza una serie di criticità che poi di fatto hanno portato – come dicevamo- alla interdizione della scogliera.
Ieri l’altro, all’indirizzo del sindaco, del delegato al commercio, del comando dei carabinieri, del comando Polizia municipale è arrivato un altro esposto dello stesso Ignazio Righi, che chiede di far luce sul commercio itinerante locale.
«Da tempo ormai il commercio itinerante sul territorio procidano è gestito dagli avventori in totale assenza di regole e disciplina. La normativa in materia – stando pure al deliberato evaso dal consiglio comunale di Procida (Del. n°29 del 24 Aprile 2018 e dalla relativa Ordinanza (n° 45 del 27 maggio 2019) – appare completamente disattesa.
Ad ogni ora del giorno e del pomeriggio, diversi furgoncini stazionano fuori dagli stalli di sosta a loro dedicati, fuori orario, senza norme anticovid, igienico sanitario, HACCP ecc, e proseguono la loro attività in spregio a chi invece ha un’attività commerciale con sede fissa e che abbisogna di sopportare diverse regole stringenti e normative asfissianti.
A tutto ciò si aggiunge purtroppo la presenza di avventori posti in prossimità di angoli di careggiata (e strisce pedonali), che rappresentano un serio pericolo per gli automobilisti e per i pedoni. Porre fine a questo modo di agire, significherebbe mettere mano ad un piano serio di controlli di queste attività che oggi purtroppo appaiono inesistenti. Allorché fosse necessario ai fini della procedibilità, il presente esposto/segnalazione è da intendersi quale forma primaria di diritto. Ai sensi dei dispositivi di legge, si chiede di essere informati su come intende agire l’autorità di cui all’intestazione e/o la richiesta di eventuali nuove forme probanti. »
COSA DICE IL REGOLAMENTO COMUNALE
L’Esercizio dell’attività di commercio su aree pubbliche in forma itinerante, disciplinato dalla Legge Regionale n. 1/2014, dal presente Regolamento e dalle altre norme statali, regionali e comunali vigenti in materia, può essere svolto nel Comune di Procida da operatori in possesso di autorizzazioni rilasciata in qualunque comune del territorio nazionale ai sensi dell’art.3l e 33 della L.R. l20l4.
Sulla base degli indirizzi di cui al precedente comma e tenendo conto dell’esigenza di raggiungere anche le zone più decentrate dell’isola, il Responsabile della Posizione Organizzativa Mobilità del Comune di Procida individua i posteggi adibiti al commercio in forma itinerante c le aree del territorio comunale in cui vietare l’esercizio dcl commercio su aree pubbliche in forma itinerante .
Nelle aree ove di norma è consentito l’esercizio dell’attività di cui al presente Regolamento, la sosta dei veicoli può essere effettuata, in ogni caso, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di circolazione stradale, e igienico-sanitaria .
Presso l’Ufficio Comunale competente è depositata una mappa del territorio comunale, a disposizione di chiunque vi abbia interesse, ove sono indicate le zone adibite all’esercizio del commercio in forma itinerante.
L’esercizio del commercio su aree pubbliche in forma itinerante è vietato:
- a) nelle vie e piazze dell’isola dove la presenza degli operatori crea intralcio alla regolare circolazione stradale;
- b) negli incroci stradali; effettuato per il tempo strettamente necessario a servire il consumatore e comunque, per un tempo non superiore a 1 ora.
E’ vietata ogni forma di illustrazione pubblica della merce effettuata con grida, clamori, mezzi sonori fatto salvo quanto previsto al comma successivo.
Ai commercianti di articoli per la riproduzione sonora o visiva è consentito l’utilizzo di apparecchi per la diffusione dei suoni, purchè il rumore non arrechi disturbo alla pubblica quiete e rispetti le vigenti disposizioni in materia.
E’ vietata la vendita tramite estrazioni a sorte o pacchi a sorpresa.
Gli esercenti il commercio su aree pubbliche, a seconda della specifica attività esercitata, devono osservare truffe le disposizioni in materia di pubblicità dei prezzi, vendite straordinarie, vendita a peso netto, etichettatura delle merci.
Nello stesso giorno è vietato sostare per due volte nello stesso posteggio della dimensione di mt. 4×2 e collocare su suolo pubblico qualsiasi tipo di struttura ( es.: banchi,tavoli, sedie, e qualsiasi altro tipo di struttura) e prodotti in vendita.
Per valorizzare i prodotti locali dell’agricoltura e della pesca, è consentita ai soli produttori agricoli ed ai venditori del pescato in proprio, la sosta al di fuori dei posteggi, nel rispetto delle norme del codice della strada, per effettuare le operazioni di vendita.
Nello svolgimento dell’attività di commercio al dettaglio in forma itinerante devono essere rispettate le norme comunitarie, nazionali, regionali e comunali in materie di igiene e sanità, nonché quelle vigenti in materia di circolazione stradale, igiene, sanità, pubblico interesse, e di occupazione temporanea di suolo pubblico.
Agli operatori, è fatto obbligo di lasciare l’area utilizzata per lo svolgimento dell’attività in condizioni di perfetta pulizia e manutenzione.