Come è noto, in Via S. Margherita è presente da anni, nel tratto di collegamento con il ponte di Vivara, una cancellata che interdice il libero godimento da parte dei cittadini e turisti del relativo tratto stradale, tra l’altro di recente oggetto di un intervento manutentivo. La presenza di questa barriera con tutta probabilità aveva una triplice funzione: vietare l’accesso a tale tratto stradale alla luce delle condizioni in cui lo stesso versava; tutelare la pubblica e privata incolumità stante la mancanza delle condizioni minime di sicurezza del ponte di collegamento; dissuadere ingressi non autorizzati alla Riserva Naturale di Vivara stante la totale mancanza di vigilanza costante. Tali motivazioni, ad oggi, non sono più attuali essendo la strada ed il ponte riqualificati e Vivara soggetta alla vigilanza di diversi soggetti autorizzati e qualificati. Invero va altresì precisato, come tutti del resto sanno, che tale cancellata è da sempre stata pressocchè inutile stante la estrema facilità di aggiramento attraverso un passaggio laterale in parte privato, circostanza che potrebbe creare al Comune pregiudizio in sede giudiziaria da parte dei proprietari del fondo interessato se non si assumono le necessarie contromisure. Il permanere di tale barriera rappresenta, alla luce di tutto quanto detto, solo ed unicamente una limitazione indebita di un pezzo incantevole del nostro territorio, circostanza che arreca pregiudizio sia ai nostri concittadini che alla filiera turistica, tant’è che da più parti se ne richiede l’immediata eliminazione.
Tutto ciò premesso e considerato
SI INTERROGA PER CONOSCERE
Le motivazioni che, ad oggi, comportano la permanenza di tale inutile barriera;
Se è interesse dell’Amministrazione eliminarla completamente alla luce della sua totale inutilità pratica, come sopra dettagliatamente specificato;
Quali motivazioni, in caso contrario, adduce la Spett.le Amministrazione per giustificarne, da un punto di vista sia urbanistico, sia pratico che giuridico, ancora la permanenza
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In data 03.05.2011, l’Assemblea dei Comuni facenti parte dell’Area Marina “Regno di Nettuno” ha assunto la Delibera n° 5 con la quale l’isola di Procida veniva esclusa dalla gestione del Parco Marino non essendo rappresentata nel C.d.A. del Consorzio. Tale inqualificabile decisione, adottato in dispregio a qualsivoglia vigente normativa di gestione della Riserva e con evidenti ulteriori profili di illegittimità radicale, assume una rilevanza di portata anche politica circa i rapporti con le attuali amministrazioni dell’isola di Ischia, poiché l’inaudita arroganza alla base di tale pedestre provvedimento, che mortifica la dignità e la storia del nostro territorio e della nostra gente, impone una seria riflessione da parte di tutta la classe dirigente procidana, al di la dei colori politici di ognuno dei presenti. Lo stesso Ministero dell’Ambiente, con nota prot. 0012070 del 01.06.2011 inviata a tutti i Comuni interessati, dichiarava: “Con riferimento agli esiti della riunione e alla deliberazione dell’Assemblea del Consorzio n. 5 del 03 maggio 2011, appare configurabile un profilo di illegittimità, poiché le norme statutaria vigenti prevedono una modalità di nomina del Consiglio di Amministrazione differente da quella seguita.
Nonostante tale chiarissima posizione del Ministero in qualità di Organismo di Controllo, tale delibera non è stata mai revocata e/o annullata da parte dei Comuni di Ischia, non lasciando altra alternativa alla comunità procidana che far valere i propri diritti in sede giudiziaria.
SI INTERROGA PER CONOSCERE
Quali provvedimenti legali l’Amministrazione Comunale ha adottato o ha intenzione di adottare per ottenere l’annullamento di questo illegittimo provvedimento di esclusione;
Quali saranno le iniziative da parte dell’Amministrazione Comunale tendenti a porre chiarezza circa la gestione finanziaria della precedente amministrazione del Parco Marino, in coerenza con il positivo lavoro di indagine ed approfondimento svolto dal Com.te Trotta fin quando era in carica;
In merito alla precedente interrogazione dello scrivente consigliere del 19.10.2010 relativa alla legittimità dell’intera istituzione Parco Marino, quali sono state le risultanze della richiesta di parere interpretativo che il Sindaco aveva avuto mandato unanime di chiedere al Ministero dell’Ambiente per fare chiarezza sull’esatta portata dell’art 19 co. 2 della Legge quadro sulle aree protette n. 394 del 6 dicembre 1991.