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Punto di sbarco del pescato: individuazione e regolamentazione

Ditgprocida

Feb 17, 2012

GdM | Ad un anno dal decreto dirigenziale  (n° 9 del 24.02.2011 ) con cui l’ASL Napoli 2 Nord  delineava l’elenco dei punti di sbarco utilizzabili in Campania per lo scarico del pescato, ( tra cui la nostra isola ), ci ritroviamo in una situazione di stallo. Paradossale perchè da tutte le parti si invoca una regolamentazione alla materia. Il Comune  – da parte sua – le stat tentando tutte, ( a breve ci sarà una conferenza di servizi con gli altri comuni di Ischia per definire le soluzioni),  i pescatori da parte loro non mancano di far sentire la loro voce  proponendo strade alternative,  la Capitaneria del Porto pure ” tenendo in mano la situazione ” e svolgendo azioni di controllo al pescato,  e lo stesso dicasi anche per l’ASL Napoli 2 che frequentemente favorisce azioni di confronto e discussione sulla problematica in questione.

Uno spiraglio  forse è stato trovato proprio in questi giorni. Un accordo di massima tra tutti gli operatori procidani del settore con il fitto di un locale di proprieta del Comune  che dovrebbe essere adibito a punto di sbarco del pescato e uso delle celle frigorifero. Il passo successivo sarà  la certificazione che tale locale dovrà avere da parte dell’autorità marittima competente  e dai servizi veterinari locali.

L’istruttoria ora è sul tavolo dell’ASL Napoli2 e su quello della Capitaneria del Porto di Procida che  – con i loro pareri vincolanti  – dovranno esprimersi in merito. Infatti ricordiamo che ogni nuova individuazione emanate dalle autorità locali ( dai comuni ) non è leggittima e applicabile.

Il punto di sbarco del pescato costituisce il terminal marittimo della filiera ittica, ovvero dove il pescato sbarca nel più breve tempo possibile per essere successivamente trasferito ad un mercato all’ingorsso, un impianto collettivo per le aste o altro stabilimento riconosciuto ai sensi del Regolamento CE n.  853/2004.

Ad oggi sulla nostra isola non è possibile assicurare il trasferimento presso uno stabilimento per la commercializzazione in tempi rapidi per l’assenza in loco di impianti, nè gli abituali mezzi di tarsporto con la terraferma assicurano costantemente la compatibilità con gli orari di sbarco del prodotto.

Nel mentre la commercializzazione avviene in deroga di piccoli quantitativi ( non oltre i 100Kg al giorno per peschereccio )  direttamente per la fornitura al consumatore finale. Solo in questo caso, come previsto dall’art 4 del decreto dirigenziale n°12/2011 i regolamenti comunali di igiene disciplinano le modalità di commercilaizzazione e dei controllo sanitario.

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